Venditori a domicilio: guida fiscale e contributiva 1

I venditori a domicilio effettuano una particolare modalità di vendita al dettaglio che presenta peculiarità da un punto di vista fiscale, con la tassazione alla fonte a titolo di imposta. Di seguito la nostra guida alla disciplina fiscale e previdenziale per i soggetti che effettuano attività di vendita porta a porta.

Guida Fiscale e Contributiva

Una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge è sicuramente quella dei venditori a domicilio: si tratta della classica attività di vendita porta a porta di prodotti.

Solitamente si tratta di attività svolta per case di prodotti cosmetici, di bellezza, o comunque dedicati alla cura della persona (vedi le c.d. “presentatrici Avon“, “presentatrici kiko“, ecc), ma i settori in cui si applica questo tipo di commercio possono essere i più disparati (scope elettriche, prodotti  e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il “porta a porta“).

La possibilità di toccare e provare i prodotti direttamente a casa propria, con la possibilità di interagire direttamente con il venditore è sempre stato il segreto del successo degli acquisti a domicilio, ed ha permesso a questo particolare settore economico di resistere sia alla crisi che all’avvento di strumenti di vendita più concorrenziali, come l’e-commerce.

Per questo motivo, di seguito andiamo ad analizzare la disciplina fiscale e contributiva legata all’attività di vendita a domicilio.

Indice

  • La vendita a domicilio
    • Venditori a domicilio: il contratto
      • Il compenso del venditore
    • I requisiti indispensabili
  • Venditori a domicilio: disciplina fiscale
    • Determinazione delle imposte sui redditi
      • Il sostituto di imposta
    • Venditori a domicilio: attività occasionale
    • Venditori a domicilio: attività professionale
  • Venditori a domicilio: disciplina previdenziale

1) LA VENDITA A DOMICILIO

 La vendita a domicilio è una forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuata mediante la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale.

Si tratta, quindi, di una particolare forma di commercio realizzata mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandante (avente sede nazionale o estera), e fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio.

Venditori a domicilio: il contratto

venditori a domicilio per poter esercitare l’attività devono essere in possesso di un incarico, provato per iscritto, sia nel caso in cui esercitino in maniera autonoma, sia nel caso in cui lo facciano attraverso un contratto di lavoro dipendente.

venditori a domicilio non possono in nessun caso avere l’obbligo di acquistare materiali o altri beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, salvo per i beni e i materiali che serviranno da campionario per la vendita. L’incaricato alla vendita a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo o di operare sconti o dilazioni sui pagamenti.

Il compenso del venditore

Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione con l’impresa mandante è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. In pratica, maggiore sarà il volume degli affari conclusi, maggiore è il compenso spettante al venditore, secondo percentuali di provvigione che variano da settore a settore.

In merito all’attività dei venditori a domicilio, il D.Lgs. n. 114/98, all’articolo 19, prevede che obbligatoriamente l’azienda mandante debba fornire all’incaricato alle vendite a domicilio un apposito tesserino di riconoscimento, elemento imprescindibile per l’attività di vendita porta a porta: senza di esso l’attività di vendita a domicilio non può essere esercitata.

Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato ed aggiornato annualmente, e deve contenere la fotografia dell’incaricato alle vendite, con l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa mandante con la firma del responsabile della stessa impresa. Il tesserino, naturalmente, deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita e deve essere ritirato in caso di rinuncia o revoca dell’incarico del venditore.

I requisiti indispensabili

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 prevede alcuni requisiti, da verificare in negativo, per poter esercitare un’attività di tipo commerciale.

In particolare, non possono effettuare l’attività di commercio al dettaglio, quindi di vendita a domicilio, i soggetti che si trovano in una delle seguenti fattispecie:

  • Soggetti dichiarati fallito, sino alla data di chiusura del fallimento;
  • Soggetti che abbiano riportato una condanna per delitto per il quale è stata prevista una pena non inferiore a tre anni di detenzione;
  • Soggetti che abbiano riportato una condanna per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, estorsione, rapina, reati contro l’igiene e la sanità pubblica;
  • Soggetti che abbiano riportato condanne per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti.

Per queste categorie di soggetti il divieto di esercizio di attività commerciali permane per cinque anni da quando la pena è stata scontata e non si applica se è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2) VENDITORI A DOMICILIO: DISCIPLINA FISCALE

Dopo aver visto i principali adempimenti da un punto di vista amministrativo e contrattuale relativi all’attività dei venditori a domicilio, ci soffermiamo adesso sulla disciplina fiscale, con particolare riguardo alla determinazione delle imposte sui redditi e sulla attività occasionale e professionale del venditore, e dei suoi risvolti da un punto di vista dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva).

Determinazione delle imposte sui redditi

L’attività svolta dai venditori a domicilio, rientra nella disciplina fiscale degli agenti e rappresentanti di commercio.

In particolare, come disciplinato dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/73, le provvigioni percepite dai soggetti che effettuano attività di vendita a domicilio sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Tale ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese legate alla produzione del reddito.

Pertanto, il reddito imponibile netto dei venditori a domicilio si determina sottraendo dall’importo dell’imponibile lordo, comprensivo di premiprovvigioni e incentivi, la deduzione forfettaria del 22%. Volendo essere quanto più pratici possibile, possiamo così riassumere:

Provvigioni nette = Provvigioni premi e incentivi lordi * 78%

Il valore delle provvigioni nette, rappresenta la base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 23% (pari all’aliquota prevista per il primo scaglione dell’Irpef), che l’azienda mandante è tenuta ad operare sulla provvigione del venditore a domicilio.

L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ha come conseguenza che i venditori a domicilio sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’esonero è valido nel caso in cui il venditore non abbia percepito nello stesso anno di imposta anche altre tipologie reddituali, altrimenti la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata, ma avendo cura di non indicarvi le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Oltre all’esonero dalla dichiarazione dei redditi i venditori a domicilio sono esonerati anche dall’applicazione della disciplina Irap e dagli studi di settore (Circolare n. 110/E/1999 dell’Agenzia delle Entrate).

Il sostituto di imposta

La società mandante, che opera in qualità di sostituto d’imposta, è chiamata ad operare una ritenuta a titolo di imposta nel momento in cui viene effettuato il pagamento al soggetto incaricato delle vendite, ed indipendentemente dalla modalità di svolgimento dell’attività di quest ultimo (occasionale o abituale, come vedremo tra poco).

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni dovute agli incaricati, la società committente è tenuta a versare le relative ritenute tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1038 nella sezione erario.

I compensi annuali corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere riepilogati con la consegna a ciascun percipiente della relativa Certificazione Unica come previsto dall’articolo 4, comma 6-quater del DPR n. 322/98 (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati).

L’azienda committente dovrà inoltre comunicare all’Amministrazione finanziaria, tramite la dichiarazione modello 770 in qualità di sostituto d’imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate.

Venditori a domicilio: attività occasionale

La normativa fiscale prevede che l’attività dei venditori a domicilio possa essere esercitata in forma occasionale o professionale, a seconda del rispetto di alcuni requisiti che adesso andremo ad analizzare. L’articolo 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l’attività svolta dal venditore porta a porta sia considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, non superiore ad €. 5.000.

Tale reddito deve essere considerato tenendo conto della percentuale di deduzione forfettaria del 22%. In pratica la soglia dei compensi percepiti per svolgere l’attività di venditori a domicilio a carattere occasionale è pari a €. 6.426,10 (€ 6.410,26 * 78% = € 5.000).

Per redditi fino a tale importo, come precisato dall’articolo 25-bis, comma 6, del DPR n. 600/73, la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di imposta, che il venditore porta a porta non è tenuto a sommare agli altri eventuali redditi percepiti ai fini Irpef. I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, non superiori alla soglia di €. 6.426,10, non devono essere dichiarati nel modello Unico (Risoluzione n. 180/E/95).

Il venditore a domicilio occasionale, quindi, fino al raggiungimento del suddetto limite sarà esonerato sia dall’apertura della partita Iva, che dall’applicazione dell’Iva sui compensi percepiti. Per questi soggetti, quindi, sarà sufficiente rilasciare una ricevuta alla società mandante per l’importo delle provvigioni spettanti, su cui indicare l’importo della deduzione forfettaria e della ritenuta a titolo di imposta che, come abbiamo visto, sarà versata a cura della società mandante che funge da sostituto d’imposta.

La società committente la prestazione  è tenuta ad effettuare ai venditori a domicilio occasionali una ritenuta a titolo di imposta. Tale ritenuta dovrà essere versata tramite modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento della provvigione utilizzando il codice tributo “1038“.

Venditori a domicilio: attività professionale

Il venditore a domicilio che supera la soglia delle provvigioni lorde sopra indicata di €. 6.426,10 è tenuto, obbligatoriamente, all’apertura della partita Iva, entro i 30 giorni successivi. Tale adempimento, lo ricordiamo, è assolutamente obbligatorio e non derogabile, in quanto da questo momento egli è tenuto ad assoggettare ad Iva tutti i compensi che eccedono il limite, così come indicato nella Risoluzione n. 18/E/2006dell’Agenzia delle Entrate.

E’ importante precisare che, qualora il venditore a domicilio, riscontrasse il mancato superamento della soglia in un determinato periodo d’imposta, eventualmente dovuto a fattori contingenti e inerenti l’attività svolta, non si determina la perdita della soggettività passiva ai fini Iva, in quanto il contribuente che inizia ad esercitare la vendita diretta a domicilio quale attività abituale e professionale, non potrà più  considerarsi  “occasionale” (quindi, escluso dal campo di applicazione dell’Iva) fino a quando viene esercitata l’attività in questione.

I soggetti che devono esercitare l’attività in modo professionale sono tenuti, quindi, all’apertura della partita Iva, utilizzando il codice attività 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“. Ricordiamo che per questi soggetti non sarà possibile accedere a regimi fiscali di vantaggio, come il c.d. “regime forfettario“, in quanto i venditori a domicilio esiste già un particolare regime fiscale.

3) VENDITORI A DOMICILIO: DISCIPLINA PREVIDENZIALE

L’articolo 44 del D.L. n. 269/2003 prevede che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio siano obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei €. 5.000 di provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%.

Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo compreso nella soglia di  €. 5.000 non ha alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. Da precisare che, nel caso in cui il venditore intrattenga rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dei €. 5.000 si dovrà tenere conto della somma delle provvigioni percepite da ciascuna impresa.

Nel caso di superamento del reddito netto annuo di € 5.000 e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad €. 6.410,26 il venditore porta a porta dovrà necessariamente procedere ad effettuare l’iscrizione tramite i servizi on-line messi a disposizione dal sito dell’Inps, per iscriversi alla gestione separata e versare i relativi contributi.

Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti per 1/3 a carico del contribuente, venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.

Quindi, il venditore che opera in maniera professionale, sarà tenuto ad indicare in fatturala trattenuta Inps per la Gestione separata, pari ad 1/3 del contributo dovuto, che sarà poi interamente versato a cura dell’azienda mandante. Ricordiamo, infine, che i venditori a domicilio non sono in nessun caso soggetti all’iscrizione all’Inail.

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